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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE GENITORI E AUTISMO ONLUS



Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

L'Associazione Genitori e Autismo Onlus - Associazione di Genitori di Persone Autistiche è retta dal presente statuto.

La sede dell'Associazione è fissata in Via Iberia 63, Roma.

La sede potrà essere trasferita con delibera assunta dall'assemblea degli associati purchè in Italia.



Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituiti uffici di rappresentanza sul territorio nazionale ed estero.



Art. 2 DURATA

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.



Art. 3 NATURA, SCOPI ed OBIETTIVI

L'associazione è apolitica, sconfessionale ed apartitica e non ha fini di lucro.

L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà civile e sociale a favore delle persone affette da sindrome autistica o da altri disturbi generalizzati dello sviluppo (o, in ragione di ciò, dei congiunti degli stessi) ed ha, più specificamente, per scopo:

- lo svolgimento di attività di assistenza sociale e socio-sanitaria a favore delle persone affette da sindrome autistica ed altre patologie collegate o comunque ad essa riconducibili;

- lo svolgimento di assistenza sociale nei confronti dei familiari del soggetto di cui sopra;

- lo svolgimento, anche in concorso con altri, di attività formative ed informative per la crescita di un'adeguata cultura di prevenzione rispetto alle patologie in interesse ed anzidette;

- lo svolgimento, anche in concorso con altri, di attività formative ed informative per la crescita della sensibilità sociale nei confronti delle persone affette dalle patologie in interesse ed anzidette e dei loro familiari;

- lo svolgimento ed il sostegno, anche in concorso con altri, di iniziative di ricerca scientifica connesse alle predette patologie.



Nell' ambito di cui sopra l'associazione intende:

-a) pubblicizzare il fatto che l'autismo è una malattia trattabile per il tramite di:

-diagnosi precoci a livello di pediatria;

-analisi specifiche mutuate;

-assunzione di alimenti GFCF (senza glutine senza caseina) a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN);

-interventì comportamentali precoci (logopedìa, A.B.A - Applied Behavioural Analisys ed altre);

-b) favorire la ricerca delle cause scatenanti l' autismo, promuovere e supportare campagne di prevenzione, sensibilizzando e coinvolgendo le strutture cliniche idonee;

-c) promuovere attività di ricerca scientifica anche avvalendosi di collaborazioni con Istituti di ricerca pubblici e privati. Attività tutte tendenti a superare l'equazione secondo cui l'autismo sarebbe malattia incurabile e a dimostrare che, al contrario, essa è una malattia metabolica che, se tempestivamente diagnosticata, è sicuramente trattabile;

-d) promuovere azioni di sensibilizzazione a livello locale ed anche nazionale, affinche le scuole dì ogni ordine e grado predispongano strutture idonee a supportare le varie modalità di insegnamento

utili e necessarie ai bambini autistici per seguire un cammino educativo del tutto similare ai loro compagni (ciò sul presupposto che il soggetto autistico ha le stesse capacità di una persona non affetta da detta patologia, ma le esprime in maniera diversa, come differente deve pertanto essere l'approccio scolastico a detto soggetto necessario) ;

-e) favorire, anche a mezzo di campagne di informazione, l'introduzione e la diffusione di nuove figure educative e scolastiche che siano in grado di utilizzare le più moderne tecniche comportamen tali (AB.A ed altre);



-f) contribuire all'opera d'informazione in materia di prevenzione e cura dell'autismo secondo le linee direttrici indicate nelle pubblicazioni scientifiche fornite periodicamente dall' AUTISM RESEARCH INSTITUTE e dai maggiori centri di ricerca internazionali del settore;

-g) promuovere azioni di sensibilizzazione a livello regionale e nazionale per l'emanazione di leggi di sostegno economico, anche mediante agevolazioni fiscali, dei soggetti affetti dalle patologie in interesse e sopra indicate e dei familiari che li hanno a carico;

-h) promuovere azioni di aggregazione di altre associazioni, comitati ecc. aventi scopi similari al fine di realizzare un coordinamento strutturato che porti avanti gli obiettivi esposti in modo comune e condiviso.

Tali attività saranno svolte anche per il tramite di apposito portale internet, secondo le modalità meglio defìnite da apposito regolamento. L'attuale indirizzo del portale è: www.genitorieautismo.org.

L'associazione, inoltre:

-organizza e gestisce attività utili e necessarie all'incremento del proprio patrimonio disponibile per le finalità statutarie;

-promuove, secondo la normativa vigente, raccolta di fondi e di diverse utilità, gestendole per il più proficuo perseguimento dello scopo associativo;

-partecipa e/o concorre ad ogni progetto pubblico, privato o misto, di agevolazione della vita dei soggetti affetti da sindrome autistica ed altre patologìe collegate o comunque ad essa riconducibili e dei loro familiari, per ottenerne l'affidamento esecutivo e gli eventuali programmati finanziamenti;

-cura l'interscambio con altri soggetti, singoli, associati od istituzionali, che si riconoscano negli obiettivi dell' associazione.

E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate.



Art. 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili ed immobili, di cui l'associazione è proprietaria o da quanto potrà divenire proprietaria in avvenire; da erogazioni, lasciti, donazioni e sottoscrizioni, dall' eventuale avanzo di gestione nonchè da eventuali fondi di riserva.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

a) dalla tassa d'iscrizione da versarsi all'atto dell' ammissione all'associazione nella misura e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo;

b) dalla quota annuale d'associazione nella misura e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo, con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo;

c) dai corrispettivi delle prestazioni di servizi e/o delle cessioni di beni effettuate dall'associazione nei confronti degli associati in conformità alle sue finalità istituzionali;

d) da eventuali contributi straordinari da parte degli associati deliberati dall' assemblea su proposta del Consiglio Direttivo in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;

e) da versamenti volontari degli associati;

f) da eventuali contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito e di Enti Pubblici e/o Privati di qualsiasi altro genere;

g} da eventuali introiti di manifestazioni culturali e di sponsorizzazioni;

h} da proventi derivanti dall' eventuale esercizio di attività commerciali esercitate occasionalmente;

i) da eventuali sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o degli associati;

l) da ogni altro provento conseguito dall'associazione in conformità alle sue finalità istituzionali.

E' fatto espressamente divieto di distribuire anche in modo indiretto eventuali utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni di stessa natura e che perseguano le medesime finalità.



Gli utili o gli avanzi di gestione, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.



Art. 5 - ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio finanziario chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fme di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio.



Art. 6 - ASSOCIATI

All' associazione- inizialmente costituita dagli associati fondatori­ possono associarsi tutte le persone che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo, dimostrino interesse e conoscenza all' approccio D.A.N.! - Defeat Autism Now ! o altri che abbiano analoga impostazione di tipo multidisciplinare nei confronti della multifattorialità della malattia autistica e dichiarino di condividere ed approvare quanto espresso nello statuto e nel regolamento/i.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 30 giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di rigetto emesso entro detto termine, la domanda si intende accolta.

In caso di diniego, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare alcuna motìvazìone

Il Consiglio Direttivo terrà un Registro contenente l'elenco degli associati, continuamente aggiornato.

Tale Registro farà fede della qualifica di associato.

Tutti gli associati hanno diritto a partecipare alla vita associativa ed alle manifestazioni promosse dall'associazione medesima. La quota associativa non è trasmissibile a terzi o tra associati ed è espressamente esclusa ogni rivalutabilità della stessa.

Sono altresì espressamente vietati rapporti associativi temporanei. Possono essere associati cittadini italiani e stranieri.

Gli associati sono distinti in:

-associati fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione;

-associati onorari: quelli che hanno conseguito particolari meriti nell' ambito delle finalità perseguite dall' associazione;

-associati benemeriti: quelli che per la loro personalità, per la frequenza o per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell'associazione stessa ne hanno sostenuto l'attività e la valorizzazione;

-associati ordinari: quelli che verseranno contributi annuali ordinari.

Non sono considerati associati colo che usufruiscono come listers (iscritti) del portale internet già citato (Art. 3).

La qualifica di associato si perde:

a) per dimissioni, che dovranno pervenire per iscritto entro il 31 (trentuno) ottobre dell'anno; in caso contrario l'associato sarà considerato tale anche per l' anno successivo e sarà obbligato al versamento della quota annuale di associazione;

b) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo, per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto e per altri motivi che comportino indegnità;

c) per morosità dichiarata dal Consiglio Direttivo, nel pagamento della tassa d'ammissione e/o della quota annuale di cui al precedente Art. 4;

d) per decesso.

La perdita della qualifica di associato sarà deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta.

Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli potrà adire all'arbitrato di cui al presente statuto; in tal caso la deliberazione di esclusione resterà sospesa sino alla pronuncia.



In ogni caso, l'associato dovrà essere previamente avvertito dell'inizio di un procedimento a suo carico ed avere un termine a sua disposizione non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della relativa raccomandata per controdedurre.

Ciascun associato ha diritto a partecipare con un voto alle assemblee dell'associazione, a tutte le attività sociali e ad assumere cariche sociali.

L'associato riceve gratuitamente le eventuali pubblicazioni sociali e le comunicazioni interne.

Tutte le quote sociali ed i contributi comunque versati all'associazione sono a fondo perduto.

I listers potranno usufruire delle informazioni pubblicate tramite il portale internet di cui sopra, secondo quanto più analiticamente previsto nei regolamenti interni.



Art. 7 - ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE Sono organi dell' associazione:

a) l'Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti;

e) il Segretario-Tesoriere



Art. 8 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'associazione ha nell'Assemblea degli associati il suo organo sovrano.

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea - sia ordinaria che straordinaria- tutti gli associati in regola col pagamento della quota annuale d'associazione.

E' ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro associato. E' vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.

L'Assemblea degli associati dovrà essere convocata entro il trenta aprile di ogni anno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e della relazione annuale del Consiglio Direttivo, per il rinnovo delle cariche sociali e per deliberare sul bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e preventivo relativo all' esercizio in corso. L'assemblea può, inoltre, essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

-per decisione del Consiglio Direttivo;

-su richiesta indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, da almeno un decimo degli associati aventi diritto di partecipare all'Assemblea.

L’Assemblea degli associati deve essere convocata almeno quindici giorni prima, tramite apposito avviso, affisso presso la sede dell' associazione e trasmesso a mezzo posta elettronica indirizzata agli associati, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo.

Le Assemblee straordinarie ed ordinarie, sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall' Art. 21 del Codice Civile.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità al presente statuto, vincolano tutti gli associati, anche se assenti, dissenzienti od astenuti dal voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, da persona designata a maggioranza dei presenti.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal Segretario o, in assenza, da persona scelta dal Presidente dell'Associazione.

Il Presidente dell' Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto d'intervento e di voto in Assemblea.

L'Assemblea vota in modo palese, con alzata di mano.

All' Assemblea degli associati spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria

a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

-b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;



c) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;

d) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

- in sede straordinaria

e) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto e dei regolamenti;

f) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

g) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.



Art. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è retta dal Consiglio Direttivo, cui spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria essendo investito dei più ampi poteri.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, eletti dall' Assemblea degli Associati che in sede di nomina ne stabilirà il numero; possono essere nominati membri del Consiglio unicamente gli associati.

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente ed un Segretario-Tesoriere; quest'ultima carica potrà essere affidata anche a chi rivesta altra carica.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per un quinquennio e sono rieleggibili.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo per l' esercizio delle loro funzioni; ad essi è dovuto il solo rimborso delle spese sostenute per conto dell' associazione.

L'associazione può avvalersi della prestazione manuale e/o intellettuale di dipendenti, collaboratori, consulenti anche non associati.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal più anziano dei presenti.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente almeno due volte l'anno; le riunioni dovranno essere convocate con preavviso di almeno cinque giorni per lettera o telefonicamente oppure alle date prefissate nella riunione precedente.

La riunione è valida se è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere per cooptazione alla integrazione del Consiglio stesso sino al numero prefissato dall' assemblea; il membro cooptato rimane in carica se confermato dalla prima assemblea successiva.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto verbale su apposito registro, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

Come detto, al Consiglio Direttivo sono attribuiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni ed, in particolare, esso ha il compito di:

a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell' assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;

b) predisporre i bilanci annuali preventivi e consuntivi ed il rendiconto economico e finanziario annuale, le relazioni da sottoporre alle deliberazioni dell' Assemblea;

c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario;

d) dare parere ed eventualmente deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;

e) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi degli associati per accertare la permanenza dei requisiti d'ammissione di ciascun associato, adottando gli opportuni provvedimenti in caso contrario;

f) in caso di necessità, verificare in corso d'anno la permanenza dei requisiti suddetti;

g) deliberare l’accettazione delle domande d'ammissione dei nuovi associati;



h) deliberare sull' adesione e partecipazione dell' associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e/o private che interessano l' attività dell’associazione stessa, designando i rappresentanti da scegliere tra gli associati;

i) fissare la tassa di ammissione e la quota annuale da associazione.

Il Consiglio potrà delegare le proprie attribuzioni al Presidente ed agli altri Consiglieri, per materie riguardanti l' ordinaria amministrazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; egli potrà quindi validamente rappresentarla in tutti gli atti, i contratti, i giudizi, nonchè in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti/soggetti pubblici e/o privati.

Le funzioni del Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza, sono svolte dal Consigliere più anziano.



Art. 11 - IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri scelti dall'Assemblea fra gli associati o al di fuori della compagine associativa, la cui durata in carica è di un triennio e sono rielegibili. Anche il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di vigilare sulle delibere assunte dal Consiglio Direttivo, sulla gestione economica e finanziaria dell' associazione e controlla la contabilità ed i rendiconti annuali.



Art. 12 - IL SEGRETARIO-TESORIERE

Il Segretario-Tesoriere dell'associazione è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti. Egli dirige gli uffici dell' associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, anche presso banche ed enti pubblici o privati e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza o dal Consiglio Direttivo.



Art. 13 - DURATA e SCIOGLIMENTO

L'associazione ha durata indeterminata, si scioglie quindi per deliberazione dell'Assemblea ai sensi di legge; per il venir meno della pluralità degli associati nonchè per il raggingiento dello scopo dell' associazione.

Lo scioglimento dell'associazione per qualsiasi causa è deliberato in sede straordinaria dall' assemblea degli associati, a cui spetta al tresì la nomina di uno o più liquidatori. L'Assemblea ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell' associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe od ai fini di pubblica utilità, sentito l' organismo di controllo di cui all' Art. 3, comma 190 della L. 662/,96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.



Art. 14 - I REGOLAMENTI

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con uno o più regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall' Assemblea.

I regolamenti verranno riportati nell' apposita sezione del citato portale internet.



Art. 15 - CLAUOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia tra gli associati e tra questi e l'associazione od i suoi organi verrà devoluta per la sua risoluzione ad un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale competente in base al luogo ove è posta la sede dell' associazione.



Art. 16 - DISPOSIZIONE FINALE

Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente statuto valgono le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile e comunque dalla legge.


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